Il TAR del Lazio (Tribunale Amministrativo Regionale) si pronuncia contro la possibilità, per l’Associazione di categoria Assocounseling, di far parte degli interlocutori istituzionali del MISE. Viene così disposta la cancellazione di Assocounseling dagli elenchi del MISE di cui alla legge 4/2013 sopra ricordata.
Il punto del contendere, su cui fa leva l’Ordine nazionale degli Psicologi, riguarda il counseling come pratica professionale che andrebbe intesa come esclusiva “proprietà” dello psicologo. L’obiettivo di una parte degli psicologi, quella più agguerrita e meno aperta al dialogo, è di ricondurre ogni forma di disagio esistenziale e di malessere (ben oltre, quindi, ai conclamati disturbi psichici di cui si occupano i professionisti dell’area psi) a dei problemi essenzialmente clinici, dunque attinenti alla sfera medico-sanitaria. A seguito della controversa sentenza in oggetto sono stati effettuati, da parte di Assocounseling e di altre Associazioni di categoria (tra cui REICO), dei ricorsi al Consiglio di Stato per rivendicare la differenza tra counseling relazionale e interventi psicologici. Va specificato che attualmente non esiste in Italia alcuna legge o decreto che vieti la pratica del counseling ai professionisti non psicologi che si sono formati presso le Scuole di Counseling riconosciute e accreditate. L’esercizio del counseling non è dunque interdetto.
È fondamentale, tuttavia, che chi svolge colloqui privati sia regolarmente iscritto/a a una delle associazioni di categoria (al fine di rientrare in una comunità professionale strutturata, capace di tutelare il professionista nello svolgimento delle sue attività).